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Minusvalenze deducibili anche senza la comunicazione alle Entrate

Le minusvalenze no-Pex sono deducibili anche senza la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con il decreto semplificazioni fiscali (art. 11 del D.l. 16/2012), infatti, è stata eliminata la norma che prevedeva l’indeducibilità delle minusvalenze per l’omessa comunicazione. D’ora in avanti, in presenza dei requisiti di legge, la deducibilità delle minusvalenze resta, e verrà applicata la sanzione pari al 10% delle minusvalenze, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €. Per il principio del favor rei la norma si applica anche alle violazioni commesse in passato, anche se già contestate, purché il contenzioso non sia esaurito. Sarà inoltre possibile utilizzare il ravvedimento operoso, inviando la comunicazione entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di scadenza, versando la relativa sanzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 18/05/2012
Detrazione 36%: comunicazione necessaria per i lavori anteriori al 2011
Per la detrazione 36% sui lavori di ristrutturazione iniziati prima del 2011 non vale la possibilità di regolarizzazione delle omesse comunicazioni formali introdotta dalla legge 44/2012 (di conversione del Decreto 16/2012 sulle semplificazioni fiscali). Quindi niente sgravi fiscali per chi aveva dimenticato la comunicazione preventiva. Il chiarimento in una risposta al question time della Camera di ieri il sottosegretario all’economia Vieri Ceriani che ha anche specificato come la legge 206/2011 di abolizione dell’obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori si applica a partire dal 13 maggio 2011. In arrivo una circolare per  chiarire il regime di regolarizzazione dei i lavori iniziati tra il 1 gennaio e il 13 maggio 2011.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 18/05/2012
In arrivo incentivi fiscali per le polizze anticalamità
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 che riforma la Protezione Civile Italiana. All’art. 2 il decreto prevede l’emanazione di un regolamento entro il 15 agosto 2012 che favorisca l’estensione nelle polizze casa ai rischi per calamità naturalial fine di garantire adeguati tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione degli immobili privati destinati ad uso abitativo o distrutti da calamità naturali” . Il regolamento sarà emanato di concerto con Ministero dello Sviluppo e quello dell’Economia e dovrà comprendere, oltre all’estensione delle coperture anticalamità ( forse addirittura obbligatorie), l’introduzione di incentivi fiscali IRPEF sui premi  ma,  si specifica, ad invarianza di gettito e con un regime transitorio iniziale. La Protezione Civile entro il 15 giugno 2012 dovrà fornire una mappatura del territorio che quantifichi i gradi di rischio delle varie zone e fornisca una stima dei premi delle polizze suddivise per tipologie. Per la copertura finanziaria,  oltre alle risorse del  fondo nazionale della Protezione Civile si prevedono maggiori entrate ricavate dall’aumento delle accise su benzina e gasolio per un massimo di 5 centesimi il litro.
Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 18/05/2012
Software on line per Unico PF e Irap 2012

Sono disponibili gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i software per la compilazione di Unico PF e Irap 2012. Per l’utilizzo dei pacchetti informatici è necessario aver installato nel proprio pc la versione 1.6 di Java Virtual Machine, e poter leggere e stampare i file in formato pdf. Sono compatibili i sistemi operativi Windows 7, Vista e Windows XP, Linux e Mac OS X 10.5 e superiori. Per poter completare la compilazione dei modelli è necessario anver precedentemente istallato FileInternet, per gli iscritti a Fisconline, o Entratel per gli utenti Entratel.

Fonte: Fisco Oggi
News del: 18/05/2012
Bollo su conti correnti e titoli: esclusione solo per i conti in rosso
L’imposta di bollo di € 34,20 sul conto titoli e sui conti correnti non si applica solo se il conto è in rosso. Si applica, invece, se si hanno più rapporti sotto i € 5.000 e la somma di tali rapporti supera detta soglia. La soglia di giacenza vale, però, solo per le persone fisiche. Sono alcune delle indicazioni fornite con la bozza di Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sta per essere emanato e contenente precisazioni attuative sulle norme che hanno introdotto e modificato tale imposta di bollo, nell’ottica di contrastare eventuali forme di elusione fiscale dell’imposta.
Fonte: Italia Oggi
News del: 17/05/2012

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Del 17 March 2011:
 
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Del 07 March 2009: